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Forza Pubblica

L'Ufficiale Giudiziario e la Forza Pubblica
Nell'attuazione del potere coercitivo dell'Autorità Giudiziaria, di cui è organo l'Ufficiale Giudiziario e nella realizzazione del comando contenuto nella formula esecutiva, spesso, risulta determinante il concorso della Forza Pubblica. In primis i Carabinieri, anche in relazione alla capillare presenza della Benemerita sul territorio nazionale, quindi, la Polizia di Stato e, per le specialistiche esecuzioni nei confronti di debitori imprenditori commerciali, la Guardia di Finanza.
Tali organi, quando occorre, sempre ed immediatamente provvedono ad assistere l'Ufficiale Giudiziario in sede di esecuzione forzata allorquando la parte esecutata si oppone alla esecuzione in maniera antigiuridica e talvolta persino violenta.
In questa pagina si approfondirà la materia evidenziando dottrina e giurisprudenza di riferimento.
Art. 475 C.P.C.
Repubblica Italiana - In nome della legge - Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
Art. 492 comma 7° C.P.C.
L'Ufficiale Giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della Forza Pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Art. 513 comma 2° C.P.C.
Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'Ufficiale Giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della Forza Pubblica.
Art. 608 comma 2° C.P.C.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'Ufficiale Giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo della esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui concessi dall'art. 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Art. 613 C.P.C.
L'Ufficiale Giudiziario può farsi assistere dalla Forza Pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso della esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il potere, riservato all'Ufficiale Giudiziario dalle vigenti disposizioni di Legge, di avvalersi della Forza Pubblica è discrezionale e non sindacabile in sede di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, l'assistenza deve essere concessa ogni qualvolta sia reputata necessaria al fine di portare a compimento l'esecuzione forzata.
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