TRIBUNALE DI MONOPOLI - Sez. Civile (Giudice Unico Coordinatore Dott. Valentino Lenoci)
- Anatocismo (.....è nulla la clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.....)
- Insidia stradale (..... deve essere rigettata la domanda di risarcimento per insidia stradale, in mancanza del nesso causale tra la condotta contestata e l'evento lesivo....)
- Responsabilità da cose in custodia (..... va affermata la responsabilità ex art 2051 CC della società convenuta che non ha dimostrato in alcun modo che l'evento lesivo è avvenuto per caso fortuito.....)
- Responsabilità medica (..... un errore di interpretazione del lato diagnostico assolutamente ininfluente, sotto il profilo causale,rispetto alla successiva evoluzione della patologia,implica l'assenza di errore nel mancato ricorso ad una condotta differente rispetto a quella adottata.....)
- "Ricorre un'ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., per la società di ginnastica, nel caso di lesione subita dall'utilizzatore di un attrezzo ginnico in cattivo stato di manutenzione ............" Sent. Dep. 10 agosto 2009
- "Nel caso di contratto di conto corrente bancario concluso prima della legge sulla trasparenza bancaria, la clausola di determinazione degli interessi sulla base di quelli determinati usualmente sulla piazza deve considerarsi nulla, e dovrà applicarsi, in sua sostituzione, il tasso legale e, successivamente all'entrata in vigore della l. 154/1992, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 5 l. cit. e dall'art. 117, comma 7, d. lgs. 385/1993. E' parimenti nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, .................." Sent. Dep. 16 luglio 2009
TRIBUNALE DI MONOPOLI - Sez. Penale (Giudice Unico Dott.ssa Flora Cistulli)
TRIBUNALE
- Condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere all'Ufficiale Giudiziario ricorrente le differenze retributive tra la categoria C1 e la categoria C3 - Sezione Lavoro - Tribunale di Marsala del 16/02/2007 -
- Spetta all'Ufficiale Giudiziario Dirigente il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento corrisposto (C1) e quello determinato in riferimento alla categoria C2 e C3 - Sezione Lavoro Tribunale di Lecce del 31/10/2006 - Depositata il 07/11/2006 -