IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni
triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o
a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e
traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352,
con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal
dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e' stata
adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto
1994.
Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e
variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quelli
successivi, cosi' come non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari
commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997,
ne' in quello successivo.
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più
adeguata.
Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli
onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto
1999 e agosto 1994 - agosto 1999.
Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che
l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a 57,9%, e per
il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%.
Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere
effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge
12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale.
Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319,
sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e
di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati
come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte
con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di
responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno
finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 maggio 2002 Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Allegato
TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI
VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI
ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL' AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E
PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.
Art. 1.
Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per
la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto
dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi
risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore
della controversia; se non e' possibile applicare i criteri predetti gli
onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento
dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Art. 2.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa,
contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo
0,9474%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 3.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di
aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento,
diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e
industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo
precedente e ridotto alla meta'. E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 4.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e
relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle attività':
fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo
0,0471%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093%
allo 0,0188%.
B. Sul totale dei ricavi lordi:
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo
0,0376%; da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo
0,0093% allo 0,0188%. I suddetti onorari sono ridotti alla meta' se la
formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non
svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività
sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al
solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica
agli enti pubblici. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art. 5.
Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni
contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
145,12 a euro 970,42.
Art. 6.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo
0,4705%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma
liquidata:
fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo
0,4705%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 7.
Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo
attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o
previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di
ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e
rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 145,12 a euro 484,95.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi
tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve
matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai
fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.
Art. 8.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di
stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e
assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate,
effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:
fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo
0,0758%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093%
allo 0,0188%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro
145,12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche
sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi
o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al
0,0047%.
Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un
bilancio, il compenso complessivo e' costituito dalla somma
dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante
per ciascun bilancio precedente ridotto alla meta'. E' in ogni caso
dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 9.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di
pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 96,58 a euro 484,95. Quando l'indagine ha ad oggetto
più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo
e' ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 10.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di
retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali
e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro
582,05.
Art. 11.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti
elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali,
opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e
strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo
0,4705%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,
capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e
contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro
145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici,
planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni,
la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati,
centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Art. 13.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%.
Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla meta';
nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due
terzi. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 14.
Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere,
minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 15.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione,
riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella
di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla meta'. In
materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato e'
ulteriormente ridotto alla meta'. E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 96,58.
Art. 16.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni
contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende
agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di
redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle
millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo
di euro 970,42.
Art. 17.
Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico
e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316%
all'1,8790%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro
38,73.
Il valore e' determinato in base all'entità del danno cagionato alla
cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di
maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma
l'onorario e' commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento
dell'incarico ed e' determinato in base alle vacazioni.
Art. 18.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di
armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo
reperto. Se il reperto e' costituito da un'arma in esso sono compresi i
proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto. Quando
l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti
l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da
un terzo a due terzi.
Art. 19.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia
applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilita' dei pendii
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di
euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
Art. 20.
Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata
espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i
seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale euro
19,11; ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
autopsia euro 67,66;
autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga
presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime
operazioni, un onorario: per visite medico-legali da euro 48,03 a euro
145,12;
per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.
Art. 21.
Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,
diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona
spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.
Art. 22.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame
alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di
euro 14,46 a campione.
Art. 23.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca
del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
Art. 24.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o
criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 96,58 a euro 387,86.
Art. 25.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su
materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o
valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce
biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
28,92 a euro 290,77.
Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno
l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, e'
ridotto alla meta'.
Art. 26.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto
accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione
del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente
tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita clinica euro
19,11;
esame necroscopico euro 67,66.
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga
presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente
tecnico, per le medesime operazioni, un onorario: per visita clinica da
euro 48,03 a euro 145,12;
per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.
Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano
interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di
un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.
Art. 27.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non
biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una
sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca
quantitativa.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti
biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da
euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.
Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno
l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e'
ridotto alla meta'.
Art. 28.
Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente
ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale
incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non
volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le
alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli
agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento
acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
48,03 a euro 484,95.
Art. 29.
Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti
tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico
espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività
concernente i quesiti.